Riceviamo e riportiamo la sentenza del TAR del Lazio che ha respinto il ricorso di una ditta di prodotti impanati. Pertanto resta in vigore il nuovo Registro degli alimenti per celiaci così come è stato pubblicato nell’ottobre 2018.

Pubblicato il 19/02/2019

N. 01153/2019 REG.PROV.CAU.

N. 12978/2018 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12978 del 2018, proposto da

I.Ca. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Scuderi, Giorgia Motta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Andrea Scuderi in Roma, via Stoppani n. 1;

contro

Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

nei confronti

Pasculli società a responsabilità limitata; La Fabbrica della Pasta di Gragnano s.r.l., non costituiti in giudizio; 

per l’annullamento

1) del Decreto ministeriale del 10 agosto 2018 del Ministero della Salute relativo ai “Limiti massimi di spesa per l’erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n.123, recante: «Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 28 agosto 2018, numero 199 e non altrimenti notificato, nella parte in cui, all’articolo 2 dello stesso Decreto, esclude dal registro nazionale istituito presso la Direzione generale per l’igiene, la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della salute, le categorie di cui allo stesso decreto;

2) del Registro nazionale alimenti a fini medici speciali, senza glutine e formule per lattanti istituito ai sensi dell’art.7 del DM 8 giugno 2001 presso il Ministero della Salute – anche nella sua versione di Registro transitorio – ed in particolare la Sezione 2 dello stesso Registro, che con l’aggiornamento di ottobre 2018, è stata conformata alle disposizioni dell’articolo 2 del DM 10 agosto 2018 per le categorie degli alimenti inclusi, nella parte in cui esclude dall’iscrizione al Registro gli alimenti della tipologia prodotta dalla ricorrente poiché non appartenenti alle categorie di cui all’articolo 2 del DM 10 agosto 2018, nonché la “tabella orientativa sulle tipologie di alimenti senza glutine erogabili” pubblicata dal Ministero nel suo sito web istituzionale con l’aggiornamento del 24 ottobre 2018, la quale introduce fra gli alimenti non erogabili “hamburgher (panino farcito), cotolette, nuggets di pollo, arancine e supplì” e tutti i prodotti riconducibili a queste ultime categorie escluse;

3) dell’atto col quale il Ministero della Salute ha pubblicato il Registro nazionale alimenti a fini medici speciali, senza glutine e formule per lattanti istituito ai sensi dell’art.7 del DM 8 giugno 2001 presso il Ministero della Salute aggiornato al 24 ottobre 2018;

4) di ogni altro atto precedente o successivo, anche di natura istruttoria ed interlocutoria, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale (ivi compreso, per quanto occorra il Parere della Conferenza Stato-Regioni del 10 maggio 2018 reso ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, numero 123, sullo schema di decreto ministeriale recante “Limiti massimi di spesa per l’erogazione dei prodotti senza glutine, di cui alla legge 4 luglio 2005, numero 123 recante norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia”, nel Repertorio Atti n.: 106/CSR del 10 maggio 2018);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2019 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che non si ravvisano, sotto il profilo del fumus, i presupposti per la concessione della invocata tutela cautelare, in quanto, alla luce degli elementi istruttori allegati dalla Amministrazione resistente (in riscontro alla ordinanza collegiale n. 7581/2018), appare prima facie immune dalle dedotte censure la determinazione di limitare l’erogabilità, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, ai soli alimenti destinati a sostituire quelli tradizionalmente caratterizzati dalla presenza di cereali fonte di glutine;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) respinge l’istanza cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2019 con l’intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere

Paolo Marotta, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

Paolo Marotta Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO