Celiachia. Pubblicato Decreto Ministeriale che adegua normativa a nuovo Regolamento Europeo

Il decreto adotta le nuove diciture introdotte dall’Europa “senza glutine, specificamente formulato per celiaci” o “senza glutine, specificamente formulato per persone intolleranti al glutine”, che consentiranno a partire dal 20 Luglio agli alimenti senza glutine destinati ai celiaci di accedere al Registro Nazionale degli Alimenti erogabili. 

04 LUG – Pubblicato il Decreto Ministeriale del 17 maggio 2016 ‘Assistenza sanitaria integrativa per i prodotti inclusi nel campo di applicazione del regolamento (UE) 609/2013 e per i prodotti alimentari destinati ai celiaci e modifiche al decreto 8 giugno 2001’. Il provvedimento è stato emanato per modificare il DM dell’8 giugno del 2001 alla luce del cambio normativo dopo l’entrata in vigore del Regolamento dell’Unione Europea 609/2013 che elimina gli alimenti senza glutine dal suo campo di applicazione.

L’apparato normativo italiano si adegua quindi a quanto previsto dalla Ue e adotta così le nuove diciture introdotte dall’Europa “senza glutine, specificamente formulato per celiaci” o “senza glutine, specificamente formulato per persone intolleranti al glutine”, che consentiranno a partire dal 20 Luglio agli alimenti senza glutine destinati ai celiaci di accedere al Registro Nazionale degli Alimenti erogabili. Confermata in questo modo la modalità di assistenza previste per i celiaci nei Livelli Essenziali di Assistenza.

Fonte Articolo

Decreto 17 maggio 2016

Assistenza sanitaria integrativa per i prodotti inclusi nel campo di applicazione del regolamento (UE) 609/2013 e per i prodotti alimentari destinati ai celiaci e modifiche al decreto 8 giugno 2001. (16A04367)

(G.U. Serie Generale , n. 136 del 13 giugno 2016)

 
 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32 e 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante  «Istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, in particolare
l'art. 2, comma 3; 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  609/2013  relativo  agli  alimenti
destinati ai  lattanti  e  ai  bambini  nella  prima  infanzia,  agli
alimenti a fini medici speciali e ai  sostituti  dell'intera  razione
alimentare giornaliera per il controllo del  peso  e  che  abroga  la
direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE,  1999/21/CE,
2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva  2009/39/CE
del Parlamento europeo e  del  Consiglio  e  i  regolamenti  (CE)  n.
41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione; 
  Visto il decreto 8 giugno 2001 del  Ministro  della  sanita'  sulla
«Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti  destinati  ad
una alimentazione particolare», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 154 del 5 luglio 2001; 
  Considerato che il regolamento (UE) 609/2013 ripropone ed  aggiorna
nel suo campo di applicazione le disposizioni specifiche adottate nel
settore dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare sulle
formule per lattanti destinate a sostituire il latte materno nei casi
di impossibilita' dell'allattamento al seno e sugli alimenti  a  fini
medici speciali, tra cui ricadono gli alimenti  destinati  a  persone
affette da malattie metaboliche congenite o da fibrosi cistica; 
  Considerato che gli alimenti senza glutine per persone  affette  da
celiachia non ricadono nel  campo  di  applicazione  del  Regolamento
citato poiche' l'indicazione  «senza  glutine»  diviene  informazione
volontaria, che puo' essere fornita nell'etichettatura  dei  prodotti
alimentari ai sensi del regolamento (UE) 1169/2011, per  effetto  del
regolamento (UE) 1155/2013 e alle condizioni definite dal regolamento
(UE) 828/2014; 
  Considerato che, in base a quanto stabilito  col  regolamento  (UE)
828/2014, con  l'uso  della  dizione  «specificamente  formulato  per
persone intolleranti al glutine» o,  in  alternativa,  della  dizione
«specificamente formulato per celiaci», gli alimenti «senza  glutine»
destinati alle persone affette da  celiachia  possono  continuare  ad
essere distinti,  tramite  l'etichettatura,  dagli  alimenti  di  uso
generale composti da ingredienti naturalmente privi della sostanza e,
per  i  quali,  l'indicazione   «senza   glutine»   rappresenta   una
informazione accessoria; 
  Considerato che, alla luce dell'evoluzione normativa in corso,  per
mantenere l'attuale regime di assistenza sanitaria integrativa per  i
prodotti alimentari destinati alle persone affette da celiachia, alle
persone affette  da  malattie  metaboliche  congenite  o  da  fibrosi
cistica ed ai nati da mamme  HIV  positive,  per  quanto  concerne  i
sostituti del latte materno, occorre  modificare  il  citato  decreto
ministeriale 8 giugno 2001, di seguito definito «decreto»; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le provincie autonome, ai  sensi  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Modifiche all'art. 1 del D.M. 8 giugno 2001 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 1 del decreto e' sostituito dal seguente: 
  «1.  Rientra  nei  livelli  essenziali  di   assistenza   sanitaria
l'erogazione dei prodotti alimentari di seguito elencati: 
  a) alimenti a fini medici speciali per persone affette da  malattie
metaboliche congenite; 
  b) alimenti a fini medici speciali per persone affette  da  fibrosi
cistica o malattia fibrocistica  del  pancreas  o  mucoviscidosi,  ai
sensi della legge n. 548/1993; 
  c) alimenti con dicitura «senza glutine, specificatamente formulati
per celiaci» o «senza glutine, specificatamente formulati per persone
intolleranti al  glutine»  per  persone  affette  da  morbo  celiaco,
compresa la variante clinica della dermatite  erpetiforme,  ai  sensi
dell'art. 4 della legge 4 luglio 2005, n. 123.».

                               Art. 2 
 
 
             Modifiche all'art. 3 del D.M. 8 giugno 2001 
 
  1. All'art. 3 del decreto sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) Il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  «2.  L'azienda  unita'
sanitaria locale di appartenenza  annualmente  autorizza  le  persone
alle quali  e'  stato  certificato  il  morbo  celiaco,  compresa  la
variante clinica della dermatite erpetiforme, a fruire  dei  prodotti
di cui all'art. 1, comma 1, nei  limiti  di  spesa  mensile  indicati
nella  tabella  1.  di  cui  al  D.M.  4  maggio  2006  e  successivi
aggiornamenti.  Contestualmente,  l'azienda  rilascia   alle   stesse
persone buoni  o  altro  «documento  di  credito»  -  anche  di  tipo
magnetico, con i quali i suddetti prodotti possono essere  acquistati
presso i fornitori convenzionati di cui all'art. 6. I suddetti buoni,
o altro documento di credito anche di tipo magnetico, potranno essere
utilizzati in unica soluzione oppure  in  momenti  diversi  e  presso
fornitori diversi, fermo restando l'utilizzo nel  mese  di  validita'
degli stessi»; 

                               Art. 3 
 
 
             Modifiche all'art. 5 del D.M. 8 giugno 2001 
 
  1. All'art. 5 del decreto sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) Ai commi  1  e  2  le  parole:  «destinati  ad  un'alimentazione
particolare» sono sostituite dalle  seguenti:  «di  cui  all'art.  1,
comma 1»;
                               Art. 4 
 
 
             Modifiche all'art. 6 del D.M. 8 giugno 2001 
 
  1. Sostituire l'art. 6 con il seguente: 
  «1. I prodotti di cui al presente decreto sono erogati direttamente
dai centri di riferimento presso i quali sono in cura le persone, dai
presidi  delle  aziende  unita'  sanitarie  locali,  dalle   farmacie
convenzionate e da tutti gli altri fornitori autorizzati alla vendita
secondo le direttive all'uopo emanate dalle regioni.».
                                 Art. 5 
 
 
             Modifiche all'art. 7 del D.M. 8 giugno 2001 
 
  1. All'art. 7 del decreto sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) Il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Presso  la  Direzione
generale per l'igiene, la sicurezza degli alimenti  e  la  nutrizione
del Ministero della salute e' istituito  il  Registro  nazionale  dei
prodotti di cui all'art. 1, comma 1, erogati nelle singole regioni  e
province autonome a carico del Servizio sanitario nazionale»; 
  b)  Al  comma  2  le   parole:   «destinati   ad   un'alimentazione
particolare» sono sostituite dalle  seguenti:  «di  cui  all'art.  1,
comma 1»; 
  c) Dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma: 
  «3. Gli operatori del settore alimentare, ai fini  dell'inserimento
nel Registro Nazionale degli alimenti di  cui  all'art.  1,  comma  1
lettera c), possono notificare tali alimenti con le modalita' di  cui
all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.  111,  cosi'
come indicate e aggiornate sul sito web  del  Ministero,  nonche'  le
relative tariffe»;
                                Art. 6 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 17 maggio 2016 
 
                                                Il Ministro: Lorenzin

Fonte Decreto

 

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