Il Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta di legge a primo firmatario Vincenzo Maurizio Santangelo per dare la possibilità ai celiaci di acquistare prodotti anche al di fuori della propria regione con il buono mensile. Riportiamo la sua premessa. 

Ciao a tutti,

La “celiachia” o malattia celiaca, deriva da una intolleranza permanente al glutine, sostanza proteica presente nel grano e da proteine simili.
Con l’approvazione della legge 4 luglio 2005, n. 123 “Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia”, la celiachia è stata riconosciuta come malattia sociale ed è stato riconosciuto per i soggetti affetti, il diritto all’erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici senza glutine.

Attualmente al soggetto celiaco, sono concessi dei buoni per l’acquisto di prodotti alimentari di importo crescente in base alla fascia d’età del soggetto, spendibili presso le farmacie-parafarmacie, ma diverse problematiche emergono in merito alla portabilità dei buoni e del loro utilizzo su tutto il territorio nazionale.

Difatti, vi sono evidenti limiti rispetto alla spendibilità dei buoni al di fuori del circuito farmacie-parafarmacie della regione di residenza del soggetto.

La presente proposta di legge è volta a modificare l’articolo 4 della legge n. 123 del 2005 concernente l’erogazione dei prodotti senza glutine.

Nello specifico, viene stabilito che ai soggetti affetti da celiachia, l’azienda sanitaria locale di residenza rilascia un codice personale valido su tutto il territorio nazionale che viene inserito elettronicamente nella tessera sanitaria congiuntamente al limite massimo di spesa così come stabilito con decreto del Ministero della salute del 4 maggio 2006.

Si vuole dare così, la possibilità al celiaco di poter acquistare i prodotti dietoterapeutici senza glutine non solo presso le farmacie, le parafarmacie, i negozi specializzati, ma anche nei negozi della grande distribuzione organizzata (GDO), utilizzando la tessera sanitaria e il codice personale da digitare negli appositi terminali elettronici al momento dell’acquisto del prodotto.

 

 

 

Di seguito invece il testo presentato:

SENATO DELLA REPUBBLICA

 

     XVII Legislatura

____________________

 

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa del senatore

 

SANTANGELO

 

Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123 recante “Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia”. Disposizioni per l’erogazione dei prodotti senza glutine.

 

Relazione Illustrativa 

 

Onorevoli senatori – La “celiachia” o malattia celiaca, deriva da una intolleranza permanente al glutine, sostanza proteica presente nel grano e da proteine simili che si trovano nelle tribù di Triticeae, che comprendono altri cereali comuni, quali orzo e segala, avena, farro, etc.. La celiachia è stata riconosciuta come malattia sociale con l’approvazione della legge 4 luglio 2005, n. 123 “Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia”.

L’incidenza di questa intolleranza in Italia è stimata in un soggetto ogni 100 persone. I celiaci potenzialmente sarebbero quindi 600.000, ma ne sono stati diagnosticati ad oggi quasi 150.000. Ogni anno vengono effettuate 10.000 nuove diagnosi con un incremento annuo di circa il 10%.

Da quanto emerge dalla Relazione annuale del 2012 del Ministero della Salute, in Italia le Regioni in cui si è rilevato un maggior numero di celiaci sono Lombardia, Lazio e Campania. Le donne affette dalla malattia sono più del doppio rispetto agli uomini: 104.334 contro 44.253.

Per curare la celiachia, attualmente, il soggetto che ne è affetto deve escludere dal proprio regime alimentare  tutti gli alimenti contenenti il glutine, tra questi i più comuni, quali: pane, pasta, biscotti, pizza, ma anche eliminare le più piccole tracce di glutine dal piatto.

Questo implica un forte impegno di educazione alimentare e soprattutto, e il consumo di prodotti sostitutivi degli alimenti a base di cereali contenti glutine.

Con l’art. 4 della legge 4 luglio 2005, n. 123, è stato riconosciuto per i soggetti affetti da celiachia, il diritto all’erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici senza glutine.

Attualmente al soggetto celiaco, sono concessi dei buoni per l’acquisto di prodotti alimentari di importo crescente in base alla fascia d’età del soggetto, spendibili presso le farmacie-parafarmacie, ma diverse problematiche emergono in merito alla portabilità dei buoni e del loro utilizzo su tutto il territorio nazionale.

Difatti, vi sono evidenti limiti rispetto alla spendibilità dei buoni al di fuori del circuito farmacie-parafarmacie della regione di residenza del soggetto. La situazione è complessa in quanto l’utilizzo di buoni acquisto al di fuori della regione di residenza è subordinato all’esistenza di accordi bilaterali tra le Regioni interessate per poter ottenere i rimborsi, condizione che crea notevoli disagi ai soggetti interessati e alle loro famiglie.

Pertanto, nel rispetto della legge n.123 del 2005, per garantire il libero mercato dei prodotti senza glutine e al fine di erogare i prodotti dietetici senza glutine per tutti gli assistiti aventi diritto, non solo nelle farmacie o parafarmacie, è necessario che vengano predisposte delle convenzioni con i punti di vendita della GDO (grande distribuzione organizzata) o altri negozi specializzati nella vendita di alimenti senza glutine.

Il presente disegno di legge è volto a modificare l’articolo 4 della legge n. 123 del 2005 concernente l’erogazione dei prodotti senza glutine.

Nello specifico, viene stabilito che ai soggetti affetti da celiachia ,l’azienda sanitaria locale di residenza rilascia un codice personale valido su tutto il territorio nazionale che viene inserito elettronicamente nella tessera sanitaria congiuntamente al limite massimo di spesa così come stabilito con decreto del Ministero della salute del 4 maggio 2006.

Per l’acquisto dei prodotti dietoterapeutici senza glutine presso le farmacie, le parafarmacie, i negozi specializzati e i negozi della grande distribuzione organizzata (GDO),  i soggetti affetti da celiachia utilizzano la tessera sanitaria e il codice personale da digitare negli appositi terminali elettronici al momento dell’acquisto del prodotto.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispongono convenzioni con i negozi della grande distribuzione organizzata (GDO) e i negozi specializzati e riportano l’elenco sul proprio sito web.

Il Ministro della salute con proprio decreto stabilisce i criteri standard per: l’erogazione da parte delle strutture sanitarie del codice personale  da inserire nella tessera sanitaria; le modalità di assegnazione del budget mensile sulla tessera sanitaria; la tracciabilità dell’importo del budget mensile residuo a disposizione e stabilire, altresì,  la possibilità,nel caso in cui la somma disponibile sia inferiore all’importo della spesa di integrare l’importo mancante.

 

DISEGNO DI LEGGE

Articolo 1

(Modifiche all’articolo 4 della legge 4 luglio 2005, n. 123 concernente l’erogazione dei prodotti senza glutine)

 

  1. All’articolo 4della legge 4 luglio 2005, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

  1. a) Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

 

“2-bis. Ai soggetti affetti da celiachia  l’azienda sanitaria locale di residenza rilascia un codice personale valido su tutto il territorio nazionale che viene inserito elettronicamente nella tessera sanitaria congiuntamente al limite massimo di spesa stabilito con decreto di cui al comma 1.

 

2-ter. Per l’acquisto dei prodotti dietoterapeutici senza glutine presso le farmacie,  i negozi specializzati, gli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e i negozi della grande distribuzione organizzata (GDO),  i soggetti affetti da celiachia inseriscono la tessera sanitaria negli appositi terminali elettronici digitando il codice personale.

 

2-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispongono apposite convenzioni con i negozi della grande distribuzione organizzata (GDO) e i negozi specializzati nella vendita di alimenti senza glutine. L’elenco dei negozi è pubblicato sul sito webdella regione ed è aggiornato ogni sei mesi. Le regioni comunicano, altresì, l’elenco e il relativo aggiornamento al Ministero della salute che provvede, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, a pubblicarlo sul proprio sito web.

 

2-quinquies. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge vengono stabiliti i criteri standard per:

 

  1. a) l’erogazione da parte delle strutture sanitarie del codice personale da inserire nella tessera sanitaria;

 

  1. b) le modalità di assegnazione del budget mensile sulla tessera sanitaria;

 

  1. c) la tracciabilità dell’importo del budget mensile residuo a disposizione e prevedere, altresì, la possibilità di integrare l’importo mancantenel caso in cui la somma disponibile sia inferiore all’importo della spesa.

 

2-sexies. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, pari a cinque milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.