Il ministero della Salute ha predisposto e già trasmesso alla Conferenza delle Regioni (che se ne occuperà nella seduta in calendario mercoledì 21 marzo) la versione definitiva del decreto del ministero della Salute che stabilisce i limiti massimi di spesa per l’erogazione dei prodotti senza glutine, ai sensi delle legge n.123/2005 recante norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia.

Il decreto consta di cinque articoli e scaturisce (anche) dalla necessità di rendere uniformi le modalità di erogazione degli alimenti senza glutine specificamente formulati per i celiaci, al fine di garantire i Lea su tutto il territorio nazionale e di contenere i costi per il Ssn.

Il primo articolo definisce il diritto all’erogazione gratuita ai soggetti affetti da celiachia (compresa la variante della dermatite erpetiforme) degli alimenti con dicitura “senza glutine, specificatamente formulati per celiaci” o “senza glutine, specificatamente formulati per persone intolleranti al glutine”, ai sensi del decreto ministeriale 17 maggio 2016.

L’art. 2 elenca le cinque categorie degli elementi erogabili a carico del Ssn, che devono essere inclusi nel Registro nazionale istituito presso la Direzione generale per l’igiene, la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del ministero della Salute. Si tratta di: 1) pane e affini, prodotti da forno salati; 2) pasta e affini, pizza e affini, piatti pronti a base di pasta; 3) preparati e basi pronte per dolci, pane, pasta pizza e affini; 4) prodotti da forno e altri prodotti dolciari, 5) cereali per la prima colazione.

Ai fini dell’inclusione nel Registro nazionale (i cui aggiornamenti periodici sono pubblicati sul sito internet del ministero della Salute), gli operatori del settore alimentare devono notificare gli alimenti secondo le modalità previste dalla legge (art. 7 del dlgs n.111/1992).

L’art. 3 definisce i limiti di spesa per l’erogazione gratuita degli alimenti gluten free, riportati in un apposito allegato. Sono fissati in base all’età e al genere, tranne che per le fasce d’età 6 mesi-5 anni e 6-9 anni, nei quali sono rispettivamente di 56 e 70 euro sia per i bambini che per le bambine. Da 10 ai 13 anni, il limite sale a 100 euro per i maschi e 90 per le femmine, dai  14 ai 17 ani diventa di 124 euro per i maschi e 99 per le femmine, per  poi scendere nella fascia 18-59 anni a 110 euro per i primi e 90 euro per le seconde. Negli over 60, il limite massimo di spesa mensile scende ancora a 89 euro per i maschi e 75 per le donne.

Ai sensi dell’art. 4, dovrà essere pubblicato entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto il Registro nazionale privo degli alimenti senza glutine che non rientrano nelle categorie elencate nell’art. 2. Entro tre mesi dalla pubblicazione del Registro nazionale, le Regioni devono provvedere ad adeguare  le modalità di erogazione degli alimenti senza glutine.

L’ultimo articolo (il n. 5) del decreto abroga il decreto ministeriale del 4 maggio 2006, che fissava i precedenti limiti di spesa.

Il decreto su Limiti massimi di spesa per l’erogazione gratuita dei prodotti senza glutine: –> http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_064030_3946.pdf

 

Fonte [Rifday.it]